Legge regionale 11 agosto 1966, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 18/08/1979

Provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 42/1979
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 9/1969
2 Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 42/1979
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 42/1979
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.