Legge regionale 05 agosto 1966 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 4, L. R. 8/1993

Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 1, L. R. 8/2010

Art. 1

(5)(10)(13)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 codice civile, di una Società finanziaria per azioni, avente lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia:

a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:

1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;

2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Europea;

3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;

b) mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco scrl, alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all' avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale;

c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attività:

1) di consulenza aziendale;

2) di formazione imprenditoriale;

3) di consulenza finanziaria;

4) di assistenza per scambi in compensazione;

5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;

6) di assistenza per la crescita della nuova impresa.

(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(11)(12)

1 bis. Il limite di dieci anni di cui al primo comma, lettera a), non si applica nel caso di interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della Regione Friuli Venezia Giulia finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientemento energetico, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

(14)

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società finanziaria può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

(9)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 12/1991

Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 8/1993

Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 2, L. R. 8/1993

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998

Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 1, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 2, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 3, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

Secondo comma sostituito da art. 134, comma 4, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

10  Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.

11  Derogata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 36, L. R. 1/2005

12  Derogata la disciplina della lettera a) del primo comma da art. 3, comma 7, L. R. 17/2011

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 10/2012

14  Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 4, L. R. 16/2021

Art. 2

(7)(13)(14)

L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della Società finanziaria, è concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda Società finanziaria una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di enti economici e finanziari, istituti di credito, compagnie di assicurazioni, società e privati non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49 per cento del capitale sociale;

b) che lo statuto della costituenda Società finanziaria riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale;

c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre società dalla stessa già partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei paesi esteri ovvero società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale;

d) che la costituenda Società finanziaria non possa, sotto qualsiasi forma, impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio a favore di una sola società;

e) che sia prevista la possibilità, nei casi in cui la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società cui le stesse partecipazioni si riferiscono;

f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 2/1992;

g) che lo smobilizzo delle partecipazioni abbia luogo in relazione al grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono.

(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9)(10)(11)(15)(16)(17)

In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA nel capitale delle società di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), possono essere detenute per un periodo superiore ai dieci anni di cui al medesimo primo comma, lettera a).

(6)(12)

Il limite decennale di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui alla lettera c) del primo comma, svolgenti attività creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall' entità percentuale di tale partecipazione.

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 39/1970

Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 8/1993

Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 8/1993

Secondo comma sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 8/1993

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998

Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 5, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 6, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

10  Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 7, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

11  Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 134, comma 8, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

12  Parole sostituite al secondo comma da art. 134, comma 9, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

13  Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.

14  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 23/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 13, L. R. 12/2003

15  Derogata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 3, L. R. 23/2002 nel testo modificato da art. 5, comma 13, L. R. 12/2003, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 30, comma 1, lettera tt), L. R. 10/2012

16  Derogata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 36, L. R. 1/2005

17  Derogata la disciplina della lettera c) del primo comma da art. 3, comma 7, L. R. 17/2011

Art. 3

Le obbligazioni, che dalla costituenda Società finanziaria siano emesse con l' osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dall' articolo 2410 codice civile, possono essere garantite dalla Regione.

Per la concessione della garanzia si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4

Il bilancio di esercizio della costituenda Società finanziaria, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell' assemblea, dovrà dalla Giunta regionale essere comunicato al Consiglio regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione prevista dall' articolo 2435 codice civile.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 10/2012

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 10/2012

Art. 7

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIV - il capitolo 668 con la denominazione: << Oneri derivanti per la concessione di eventuali garanzie sulle obbligazioni emesse dalla costituenda Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia (spesa obbligatoria) >>.

Tale capitolo è incluso nell' elenco n. 2 delle spese obbligatorie, allegato allo stato di previsione del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' articolo 3 della presente legge faranno carico al sopraccitato capitolo 668 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.