Legge regionale 15 luglio 1966 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Agevolazioni per l' attuazione del riordino fondiario e l' esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 2, L. R. 3/1970

L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 102, L. R. 13/1998

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 1

(4)(5)

Ad integrazione degli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, fino alla misura massima del 98 per cento:

a) la spesa ammissibile per lo studio e l' attuazione di piani di riordino fondiario e la esecuzione di tutte le opere connesse all' attuazione stessa, promossi nell' ambito della regione dai Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario ed idraulici;

b) la spesa per l' esecuzione di opere di sistemazione idraulica ed idraulico - agraria e di irrigazione, fatte a servizio comune di più fondi, da parte di Consorzi di bonifica integrale e montana, di Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati, questi ultimi, da Province e Comuni;

c) la spesa per studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, nonché per la compilazione dei piani e dei progetti stessi attuati dai medesimi enti cui alla lettera b) previo parere delle Comunità montane o dei Consorzi degli enti locali competenti per territorio.

(1)(2)(3)

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 24 bis, primo comma, L. R. 29/1973

Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 58/1975

Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, sesto comma, L. R. 70/1983

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 2

(1)(2)

Quando le opere, di cui all' articolo precedente, vengono eseguite con l' intervento finanziario dello Stato, la Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta da tale intervento, sino al raggiungimento della percentuale massima stabilita nello stesso articolo.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 3

(1)(2)

Le disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2, si applicano anche per le opere non ancora eseguite, quando per le medesime sia stata già disposta, nell' anno 1965, la concessione di un contributo statale o regionale in base alle leggi dello Stato.

Per le opere di irrigazione, non iniziate alla data del 26 agosto 1964, le stesse disposizioni si applicano pure in favore dei Consorzi, anche se il decreto di concessione dei lavori è anteriore alla data suddetta.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 4

(1)(2)

Alla spesa per l' attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 611 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1966 e con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.