﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 15 luglio 1966

      , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>Agevolazioni per l' attuazione del riordino  fondiario  e l' esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 2, L. R. 3/1970</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita  da art. 102, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Ad integrazione degli interventi previsti  dall' articolo 1  della  legge   regionale   31   agosto   1965,   n.   18, l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  a  sostenere, fino alla misura massima del 98 per cento:<p style="text-align: justify;">a) la spesa ammissibile per lo studio  e   l' attuazione  di    piani di riordino fondiario e la esecuzione di  tutte  le    opere   connesse     all' attuazione   stessa,   promossi    nell' ambito della regione dai Consorzi di  bonifica,  di    bonifica   montana,   di   miglioramento   fondiario   ed    idraulici;</p><p style="text-align: justify;">b) la spesa per  l' esecuzione   di  opere  di  sistemazione    idraulica  ed   idraulico -  agraria  e  di  irrigazione,    fatte a servizio  comune  di più  fondi,   da  parte  di    Consorzi di bonifica  integrale e montana,   di  Consorzi    di miglioramento fondiario,    idraulici e di derivazione    formati, questi ultimi,  da Province e Comuni;</p><p style="text-align: justify;">c) la spesa   per studi  e  ricerche,  anche   sperimentali,    necessari   alla redazione  dei  piani   generali  e  dei    progetti di   bonifica, nonché per la  compilazione  dei    piani e dei progetti  stessi attuati  dai  medesimi  enti    cui  alla  lettera  b)  previo  parere   delle  Comunità    montane  o  dei  Consorzi degli  enti  locali  competenti    per territorio.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 24 bis, primo comma, L. R. 29/1973</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 58/1975</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, sesto comma, L. R. 70/1983</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Quando le opere, di cui all' articolo precedente, vengono eseguite con   l' intervento  finanziario  dello  Stato,  la Amministrazione regionale è  autorizzata  ad  assumersi  la differenza di spesa non coperta da tale intervento, sino  al raggiungimento della  percentuale  massima  stabilita  nello stesso articolo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2, si applicano anche per le  opere  non  ancora  eseguite,  quando  per  le medesime sia  stata  già  disposta,   nell' anno  1965,  la concessione di un contributo statale  o  regionale  in  base alle leggi dello Stato.</p><p style="text-align: justify;">Per le opere di irrigazione, non iniziate alla  data  del 26 agosto 1964, le stesse disposizioni si applicano pure  in favore dei Consorzi, anche se il decreto di concessione  dei lavori è anteriore alla data suddetta.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Alla spesa per l' attuazione  delle  opere  di  cui  agli articoli precedenti, si farà  fronte  con  lo  stanziamento iscritto al capitolo 611 dello  stato  di  previsione  della spesa per l' esercizio 1966 e con gli stanziamenti  iscritti ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p></body></html>