Legge regionale 17 dicembre 1965, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 24/08/1973
Istituzione del Comitato tecnico - consultivo regionale per la finanza.
Art. 5
Il Comitato è convocato dal Presidente.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.