Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalitą istituzionali.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.