Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 33, comma 2, L. R. 10/1988, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 2, L. R. 8/2001
Art. 1
1. L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:
2) a sostenere spese dirette, al fine di promuovere e potenziare l' attività didattico - divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché al fine di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione degli impianti collettivi;
5) a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della Regione; ed a sostenere spese dirette per tali finalità;
7) a concedere contributi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria nell' ambito della Regione e per le attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti delle varie facoltà, nonché ad assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie convenzionate, di interesse regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 11/1969
2 Parole soppresse al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 27/1969
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7 bis, primo comma, L. R. 24/1970
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 6/1971
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 43/1971
6 Parole soppresse al primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 24/1972
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 24/1972
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 44/1972
9 Parole soppresse al primo comma da art. 11, sesto comma, L. R. 18/1974
10 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1974
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 58/1975
12 Parole soppresse al primo comma da art. 26, secondo comma, L. R. 35/1981
13 Parole soppresse al primo comma da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
14 Integrata la disciplina del primo comma da art. 80, comma 1, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
15 Parole soppresse al primo comma da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
16 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 1/2005
17 Parole soppresse al primo comma da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
18 Parole aggiunte al primo comma da art. 6, comma 32, L. R. 1/2007
19 Al numero 3 la lettera a) rivive per effetto dell'abrogazione della disposizione abrogante di cui all'art. 68, comma 1, lett. a), L.R. 24/2006, operata dall'art. 7, comma 34, L.R. 22/2007.
20 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 57, L. R. 30/2007
21 Integrata la disciplina del numero 3) della lettera a) del primo comma da art. 67, comma 1 bis, L. R. 24/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 4/2009
22 Lettera a) del comma 4 interpretata da art. 12, comma 7, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23 Parole aggiunte al numero 3) della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 13, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 3
 
Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell' esercizio finanziario 1965 le seguenti spese:
a) Lire 800 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 1;
b) Lire 360 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 2;
c) Lire 65 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 3;
d) Lire 125 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 4;
e) Lire 95 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 5;
f) Lire 110 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 6;
g) Lire 100 milioni per le iniziative di cui all' articolo 1, punto 7.

All' onere di cui al precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1965 e precisamente:
A) la spesa di 800 milioni di cui alla lettera a) a carico del capitolo 14204259 per 570 milioni, del capitolo 11204105 per 30 milioni e del capitolo 11204104 per 200 milioni;
B) la spesa di 360 milioni di cui alla lettera b) a carico del capitolo 25309614 per 10 milioni e del capitolo 25311655 per 350 milioni;
C) la spesa di 65 milioni di cui alla lettera c) a carico del capitolo 11203061 per 45 milioni e del capitolo 14803280 per 20 milioni;
D) la spesa di 125 milioni di cui alla lettera d) a carico del capitolo 11203060 per 50 milioni, del capitolo 11203063 per 10 milioni, del capitolo 11203065 per 20 milioni, del capitolo 12203211 per 10 milioni, del capitolo 12203213 per 20 milioni e del capitolo 11203074 per 15 milioni;
E) la spesa di 95 milioni di cui alla lettera e) a carico del capitolo 12604238 per 30 milioni, del capitolo 12203212 per 5 milioni, del capitolo 22611524 per 30 milioni e del capitolo 15903345 per 30 milioni;
F) la spesa di 110 milioni di cui alla lettera f) a carico del capitolo 12604237 per 100 milioni e del capitolo 14204259 per 10 milioni;
G) la spesa di 100 milioni di cui alla lettera g) a carico del capitolo 22611523.

Lo stanziamento del sopra citato capitolo 14204259 è elevato di 440 milioni mediante lo storno di Lire 50 milioni dal capitolo 12604236, di Lire 50 milioni dal capitolo 12203214, di Lire 40 milioni dal capitolo 15903344, e di Lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo 26215751.
Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell' esercizio finanziario 1965 potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1966.