Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 03/07/2014

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.
Art. 1
L' autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l' ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 58/1975
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 58/1975
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, sesto comma, L. R. 70/1983
4 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
5 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
6 Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 11/2014