Art. 1
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad acquistare dalla Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia cartelle fondiarie di nuova emissione, a tasso d' interesse non inferiore al 5%, fino ad un ammontare di spesa di lire 1 miliardo.
Art. 2
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si farā fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 25212582 dello stato di previsione della spesa della Regione Friuli - Venezia Giulia, per l' esercizio finanziario 1965.