Art. 5 bis
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessitā di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 6/2013