LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/07/2017
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 22 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Articolo 25 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Articolo 36 bis aggiunto da art. 7, comma 41, L. R. 13/2021
4Articolo 22 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
TITOLO I
 NORME GENERALI
Capo I
 Norme generali
Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e lavorativa e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina la formazione e l'orientamento permanente all'interno del territorio regionale, nell'ambito dell'apprendimento permanente.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la realizzazione di un sistema regionale dell'apprendimento permanente quale diritto a poter accedere, in ogni fase della vita, a un percorso educativo e formativo, nonché a un servizio di orientamento, che permetta l'individuazione e la messa in trasparenza del patrimonio formativo, professionale e culturale comunque acquisito, in un'ottica di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle conoscenze e competenze della persona.
Art. 2
 (Principi e finalità generali)
1. La Regione ispira la propria azione al principio della centralità della persona, valorizzandone l'autonomia e le attitudini individuali, nel rispetto delle differenze di forme e ritmi dell'apprendimento.
2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale, nonché facilitare l'accesso ai relativi percorsi;
b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale;
b bis) prevenire e contrastare l'analfabetismo funzionale e l'analfabetismo di ritorno per consentire alla persona di intervenire attivamente nella società, di raggiungere i propri obiettivi e di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità;
c) rafforzare l'offerta formativa e orientativa complessivamente disponibile sul territorio regionale secondo un modello integrato e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico e sociale, quale misura cardine di politica attiva del lavoro;
d) favorire l'occupabilità della persona, con particolare attenzione ai soggetti a maggior rischio di esclusione lavorativa e sociale;
e) promuovere la mobilità territoriale della formazione, anche attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite;
f) perseguire l'allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal territorio e l'offerta formativa regionale, con particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale;
g) assicurare una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale;
h) garantire servizi di orientamento e informazione, definendone altresì gli standard;
i) favorire all'interno delle azioni formative di propria competenza lo sviluppo di adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro e di un'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP) articolata anche con modalità duale, tenuto conto del valore educativo e formativo dell'attività lavorativa;
j) tutelare attraverso apposite azioni formative la salute e la sicurezza della persona.
(1)
3. La partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo è gratuita. Per particolari tipologie di interventi, stabilite con il programma di cui all'articolo 26, può essere richiesta agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse.
4. La Regione promuove un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro con un'offerta strutturata di formazione e orientamento permanente, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, consentendo la spendibilità delle conoscenze e delle competenze.
5. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto di autonomia e della normativa europea, statale e regionale, con la presente legge la Regione concorre altresì alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.
6. Gli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP) tengono conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.
Note:
1Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 3
 (Carta dei servizi)
1. Con deliberazione della Giunta regionale la Regione adotta la Carta dei servizi di formazione e di orientamento permanente con la quale sono definiti gli standard qualitativi e i servizi dei soggetti affidatari delle attività di cui alla presente legge.
2. La Carta di cui al comma 1 in particolare indica i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalità di accesso, il diritto all'informazione sulle caratteristiche dell'offerta formativa e di orientamento regionale, nonché le eventuali forme di sostegno alla fruizione dei servizi erogati.
Art. 4
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) apprendimento permanente, qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;
b) apprendimento formale, il processo che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, anche in apprendistato, a norma del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), o di una certificazione riconosciuta;
c) apprendimento non formale, il processo caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) apprendimento informale, il processo che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
e) formazione, l'insieme di interventi di istruzione e formazione professionale, formazione tecnica superiore e formazione permanente, finalizzati ad agevolare l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro delle persone attraverso l'accrescimento e il rafforzamento delle loro competenze;
f) orientamento permanente, il processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative;
g) istruzione e formazione professionale (IeFP), i percorsi previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 );
h) istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), i percorsi formativi integrati le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
i) istituti tecnici superiori (ITS), gli istituti ad alta specializzazione tecnologica, le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
j) poli tecnico professionali, le strutture di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , le quali costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema educativo innovativo ed integrato, in una logica di rete, con quello economico e produttivo;
k) patente di mestiere, il certificato che dichiara il raggiungimento di competenze richieste per l'esercizio di un mestiere specifico oppure per preparare specifiche figure professionali, secondo la vigente normativa in materia;
l) azione, una categoria di interventi aventi caratteri omogenei e finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi;
m) intervento, una specifica attività realizzata nell'ambito della formazione e dell'orientamento permanente;
n) EQF (Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente), il quadro oggettivo di riferimento europeo, funzionale a mettere in relazione i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni degli Stati membri, di cui alla raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008;
n bis) analfabetismo funzionale: incapacità dell'individuo di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana;
n ter) analfabetismo di ritorno: fenomeno secondo cui anche dopo aver acquisito buoni livelli di literacy e numeracy in età scolastica, in età adulta le popolazioni sono esposte al rischio della regressione verso livelli bassi di alfabetizzazione a causa degli stili di vita che allontanano dalla pratica e dall'interesse per la lettura o dalla comprensione di tabelle, cifre e percentuali;
o) cluster, il sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;
p) parco scientifico e tecnologico, l'organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate, il cui gestore è un soggetto giuridico di natura pubblica o privata o mista.
Note:
1Lettera n bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Lettera n ter) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
TITOLO II
 RETI REGIONALI DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE
Capo I
 Reti regionali dell'apprendimento permanente
Art. 5
 (Reti regionali dell'apprendimento permanente)
1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del sistema dell'istruzione, della formazione, dei servizi per il lavoro e del sistema economico, di cui all'articolo 6, al fine di sostenere e sviluppare un sistema regionale di formazione e di orientamento permanente.
2. Le reti regionali di cui al comma 1 rappresentano un elemento strategico di sviluppo del sistema dell'apprendimento permanente e hanno la finalità di:
a) sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio;
b) valorizzare e integrare i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi soggetti dell'offerta formativa regionale, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;
c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattività, le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;
d) favorire l'integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo anche attraverso la qualificazione professionale;
e) favorire la cooperazione tra gli enti di formazione accreditati, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili sul territorio regionale, anche con riferimento al personale docente e alle attrezzature e ai macchinari funzionali allo svolgimento delle attività formative;
f) realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
2Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
3Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 6
 (Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente)
1. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali di cui all'articolo 5 concorrono , ai sensi della normativa statale e previo accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, le università e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di ricerca, i servizi per il lavoro, i servizi di orientamento permanente e l'osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
2. La Regione coinvolge altresì le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cluster e i parchi scientifici e tecnologici regionali, le università della terza età, le scuole e gli istituti di musica con finalità professionali, gli enti locali della Regione, nonché ogni altro soggetto ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze e competenze.
3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si avvale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020
2Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020
Art. 7
 (Rapporto con il sistema nazionale dell'apprendimento permanente)
1. La Regione garantisce la collaborazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e le Province autonome attraverso gli organismi tecnici e istituzionali previsti a livello nazionale, per assicurare le funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo nell'ambito dell'apprendimento permanente individuate all'interno degli accordi vigenti a livello nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove ogni forma di intesa e di cooperazione utile al migliore perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
TITOLO III
 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
Capo I
 Orientamento permanente
Art. 8
 (Sistema dell'orientamento permanente)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione pubblica dell'orientamento permanente quale parte integrante dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, e quale strumento trasversale indispensabile ai fini della strategia dell'apprendimento permanente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, promuove il sistema dell'orientamento permanente, quale insieme di servizi integrati che, nel territorio regionale, accompagni il pieno sviluppo della persona, anche ai fini occupazionali e tenuto conto dei cambiamenti sociali. II sistema dell'orientamento permanente assicura la qualità e il miglioramento continuo dei servizi, sulla base dei bisogni della persona.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati gli standard tecnici dei servizi di orientamento.
Art. 9
 (Servizio regionale per l'orientamento permanente)
1. La Regione, esercitando le funzioni di sistema, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti che vi operano, promuove il coordinamento dei servizi di orientamento permanente sul proprio territorio, al fine di assicurare la presenza delle funzioni di orientamento educativo, informativo, di consulenza e di accompagnamento e collabora con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all' articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. Nell'ambito del sistema dell'orientamento permanente e dei compiti di cui al comma 1, la Regione eroga attraverso proprie strutture servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e promuove lo sviluppo delle competenze trasversali e di gestione della carriera professionale della persona. Nell'esercizio di tale funzione la Regione può avvalersi del supporto degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 8.
3. Nel sistema delle istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena, i servizi di cui al comma 2 sono erogati anche in lingua slovena.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato un programma triennale, con eventuale aggiornamento annuale, con cui sono definiti gli interventi e le azioni per lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi di orientamento permanente.
4 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le circoscrizioni territoriali di riferimento in cui si articola il Servizio regionale per l'orientamento permanente.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Comma 4 bis aggiunto da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
Capo II
 Formazione
Sezione I
 Sistema della formazione
Art. 10
 (Sistema regionale della formazione)
1. Il sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio, è parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente e persegue le finalità della presente legge attraverso una serie di azioni a carattere formativo e azioni a carattere non formativo ad esse ausiliarie.
2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'articolo 22.
3. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione competente, sono definiti le modalità e i termini di presentazione, di approvazione, di selezione, di realizzazione e di finanziamento delle azioni a carattere formativo e a carattere non formativo di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19.
4. Nell'attuazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale tiene conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 11
 (Azioni formative)
1. Le azioni formative riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione tecnica superiore e la formazione permanente, nonché la formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale.
Art. 12
 (Istruzione e formazione professionale)
1. La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, l'offerta di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all' articolo 43 del decreto legislativo 81/2015 , finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, la Regione è autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attività regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena, garantendone la sostenibilità economica.
3. Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale consente di accedere alla formazione terziaria accademica e non accademica secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'ordinamento delle attività formative, comprensivo degli standard formativi e professionali e degli standard per la predisposizione degli esami di fine percorso, mediante l'emanazione di apposite Linee guida.
Art. 13
 (Formazione tecnica superiore)
1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, e con riferimento anche ai fabbisogni formativi che emergono dai settori produttivi locali, la Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS e di IFTS.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere integrati da un'offerta regionale complementare di formazione post diploma, finalizzata all'acquisizione di un attestato di qualificazione professionale e rivolta a cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), promuove apposite iniziative dirette alla valorizzazione del contratto di apprendistato finalizzato alla certificazione di specializzazione tecnica superiore e al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 81/2015 .
Art. 14
 (Formazione permanente)
1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in età attiva tenuto conto del titolo di studio e indipendentemente dalla condizione lavorativa.
2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una durata variabile e sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze funzionali a favorire l'occupabilità e la cittadinanza attiva delle persone e a prevenire e contrastare le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno.
3. La Regione promuove interventi di formazione imprenditoriale e manageriale diretti a favorire la creazione di nuove imprese, a facilitare i processi di ricambio generazionale e a rafforzare la capacità organizzativa e gestionale delle imprese.
4. Rientrano nella formazione permanente anche gli interventi formativi realizzati nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all' articolo 44 del decreto legislativo 81/2015 , quelli finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere e quelli rivolti ai docenti, ai tutor e ai coordinatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12 e degli interventi di formazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Formazione per persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale)
1. La Regione promuove interventi formativi in favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene interventi di formazione rivolti a:
a) persone sottoposte a esecuzione penale;
b) persone con disabilità;
c) persone con problemi di dipendenza;
d) persone in carico ai servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;
e) persone migranti;
f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.
Art. 16
 (Esami finali)
1. Tutte le azioni formative di cui alla presente sezione si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite attraverso gli interventi realizzati.
2. Con regolamento regionale sono definite, nel rispetto della normativa statale, la composizione e la costituzione delle commissioni d'esame, l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza, le modalità di ammissione agli esami, le modalità di svolgimenti degli stessi e la tipologia di attestazione rilasciata.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 17
 (Azioni non formative)
1. Le azioni a carattere non formativo si suddividono in azioni di accompagnamento e in azioni di sistema.
2. Le azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle azioni formative e ricomprendono interventi finalizzati all'effettivo esercizio del diritto allo studio degli allievi che partecipano ai percorsi di IeFP, interventi di tutoraggio pedagogico, nonché il sostegno alla partecipazione agli interventi formativi da parte dei soggetti di cui all'articolo 15.
3. Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attività di studio, analisi, ricerca, valutazione, progettazione e coordinamento tecnico-amministrativo di operazioni complesse, nonché attraverso attività a carattere seminariale su temi specifici di interesse professionale.
4. Al fine di promuovere e sviluppare l'innovazione e la qualità dei processi formativi, le azioni di cui al comma 3 comprendono anche interventi diretti a favorire la partecipazione dei soggetti accreditati a progetti o programmi europei o nazionali.
5. Le azioni non formative possono essere svolte anche da soggetti non accreditati.
Art. 18
 (Fornitura di attrezzature e macchinari)
1. La Regione può finanziare la fornitura e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali in via prioritaria allo svolgimento dell'attività formativa di istruzione e formazione professionale da parte degli enti accreditati.
2. Le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1 sono definiti con regolamento regionale in caso di finanziamento con fondi regionali e nazionali, e nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento, approvati dagli organi competenti, nel caso di finanziamento anche parziale tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 19
 (Selezione degli interventi)
1. La selezione degli interventi di cui alla presente sezione e dei soggetti che li attuano avviene attraverso l'emanazione di avvisi pubblici o di bandi di gara con decreto del responsabile della struttura regionale competente.
2. Nel caso di interventi aventi natura complessa e prolungata nel tempo, l'avviso pubblico può riguardare la selezione preventiva di uno o più soggetti a cui affidare successivamente lo svolgimento degli interventi.
3. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente sono impartite ai soggetti individuati al comma 2 le indicazioni operative relative alla modalità e ai termini di presentazione e gestione delle operazioni già previste nell'avviso pubblico di cui al comma 2.
Sezione II
 Riconoscimento delle competenze
Art. 20
 (Certificazione delle competenze acquisite)
1. La Regione realizza, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, un sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida operative per l'effettuazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per l'individuazione dei soggetti titolati.
Art. 21
 (Repertorio delle qualificazioni regionali nel quadro nazionale)
1. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposto e aggiornato il Repertorio delle qualificazioni regionali in maniera funzionale alla correlazione e all'inclusione nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ).
2. Il Repertorio delle qualificazioni regionali costituisce il riferimento per la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale di cui all'articolo 20 e, laddove previsto dalle disposizioni regionali, per la programmazione didattica delle azioni formative di cui all'articolo 11 e per la certificazione delle competenze acquisite in tale ambito.
Sezione III
 Accreditamento
Art. 22
 (Soggetti affidatari degli interventi formativi)
1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accreditamento:
a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
a bis) dotazione informatica di collegamenti e dispositivi tali da garantire una qualità adeguata di erogazione della formazione a distanza;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
g) applicazione al personale che opera nel sistema di formazione professionale, non rientrante all'interno della previsione di cui alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza, o altro più favorevole al lavoratore, che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;
h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente;
i) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
j) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
k) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
l) prevalenza dell'attività formativa desumibile dal bilancio;
m) presenza di un sistema di gestione della qualità;
n) livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative finanziate;
o) affidabilità morale e professionale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma;
p) per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale.
1 bis. L'accreditamento è concesso per scaglioni crescenti di volume di attività formativa annua che il soggetto formatore intende realizzare con l'utilizzo di fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.
2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte esclusivamente al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.
3. Le Università, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore e i Centri permanenti per l'istruzione agli adulti (CPIA) non sono soggetti ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi.
3 bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.
4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, il requisito di cui al comma 1, lettera I), non si applica agli enti che realizzano prevalentemente attività formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio.
4 bis. Possono ottenere e mantenere l'accreditamento regionale anche enti privi del requisito di cui al comma 1, lettera l), per un numero di ore massimo pari a non più del 25 per cento del primo scaglione di cui al comma 1 bis, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti per il primo scaglione di accreditamento individuato dal regolamento di cui all'articolo 23.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 38, comma 4, L. R. 27/2017
2Comma 3 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 6/2021
3Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 63, comma 1, L. R. 8/2022
7Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 22 bis
 (Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali)
1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:
a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;
g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;
k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.
2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 22 ter
 (Accreditamento ITS Academy)
1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).
2. L'accreditamento è concesso e aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 99/2022 e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 23
 (Modalità di accreditamento e procedure di controllo)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all' entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25 bis.
2. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la permanenza dei requisiti è accertata dal responsabile della struttura regionale competente mediante controlli amministrativi e in loco, anche a campione.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 24
 (Elenco dei soggetti accreditati)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accreditati per la realizzazione degli interventi formativi di cui alla presente legge.
2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio i soggetti accreditati nell'elenco di cui al comma 1, pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione, con evidenza di quelli che erogano servizi formativi in lingua slovena.
2 bis. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 22 sono iscritti nella sezione Prima dell'elenco di cui al comma 1, i soggetti accrediti ai sensi dell'articolo 22 bis sono inseriti nella sezione Seconda del medesimo elenco.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 25
 (Sospensione e revoca dell'accreditamento)
1. I soggetti di cui all'articolo 22 sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli utenti, nonché degli obblighi da questi derivanti e stabiliti con i regolamenti di cui agli articoli 10 e 23, inerenti il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 22 e il regolare svolgimento degli interventi.
2. La sospensione dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:
a) inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 e dai regolamenti di settore vigenti in materia di utilizzo dei fondi per la formazione professionale, tale da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate;
b) ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.
3. La sospensione produce l'effetto di precludere, per un periodo di tre mesi, la possibilità da parte dei soggetti accreditati di presentare proposte progettuali su bandi di gara e avvisi emanati dalla Regione in materia di formazione.
4. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:
a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti;
c) comportamenti tali da compromettere la realizzazione dell'attività formativa prevista o l'efficiente ed efficace svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui alla presente sezione, o tali da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate.
5. Nei casi di revoca dell'accreditamento, la Regione si riserva la facoltà di consentire la conclusione degli interventi formativi in corso, confermandone il finanziamento, oppure, ove possibile, ne affida la realizzazione a un diverso soggetto accreditato.
6. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24.
7. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.
Art. 25 bis
 (Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22 bis)
1. I soggetti di cui all'articolo 22 bis sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 1 bis, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento.
2. La sospensione dell'accreditamento concesso ai soggetti di cui all'articolo 22 bis è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.
3. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:
a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.
4. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24, comma 2 bis.
5. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
TITOLO IV
 PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO
Capo I
 Programmazione e analisi dei fabbisogni
Art. 26
 (Programmazione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono, nell'ambito dell'apprendimento permanente.
2. Il programma di cui al comma 1, in coordinamento con i rispettivi documenti programmatori regionali, statali ed europei, in particolare quelli inerenti i fondi strutturali e di investimento, indica le linee di intervento regionale da attuare nel successivo triennio di riferimento e può essere soggetta ad aggiornamento.
3. Il programma di cui al presente articolo è definito privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali.
4. I soggetti coinvolti nella concertazione di cui al comma 3 possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione e orientamento permanente.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), L. R. 9/2020
Art. 27
 (Analisi dei fabbisogni)
1. La Regione, attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 , rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente, in collaborazione con gli enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali.
2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono oggetto di analisi e valutazione ai fini del programma di cui all'articolo 26.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 17/2020
Capo II
 Finanziamento degli interventi
Art. 28
 (Modalità di finanziamento)
1. La Regione, sulla base del programma di cui all'articolo 26, finanzia gli interventi di cui alla presente legge mediante risorse proprie e fondi statali ed europei.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati:
a) a costi reali, in caso di rimborsi effettuati sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta;
b) a costi semplificati, laddove il finanziamento sia erogato secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario.
3. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le voci dei costi reali e dei costi semplificati ammissibili di cui al comma 2, i parametri di costo e i relativi aggiornamenti biennali, nonché le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi e della relativa rendicontazione.
Art. 29
 (Accesso ai fondi statali ed europei)
1. In presenza di interventi finanziati anche parzialmente tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea si applicano le regole che disciplinano la gestione dei fondi medesimi.
2. Per gli interventi finanziati esclusivamente con fondi regionali e statali, con il programma di cui all'articolo 26 sono individuate per ogni specifico intervento la modalità di finanziamento e le rispettive voci di costo di cui all'articolo 28.
Art. 30
 (Erogazione anticipata dei finanziamenti)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, su richiesta del beneficiario e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, i finanziamenti per gli interventi di cui alla presente legge possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 95 per cento dell'importo totale dopo l'avvio dell'attività.
2. Per gli interventi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12, comma 1, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 per cento del finanziamento dopo l'avvio dell'attività e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste.
Art. 31
 (Rendicontazione)
1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 28, comma 1, devono presentare il relativo rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'intervento finanziato si è concluso.
2. È fatta salva la facoltà del responsabile della struttura regionale competente di stabilire con decreto termini diversi, in relazione alla specificità degli interventi o alla tipologia di finanziamento, con particolare riferimento ai fondi strutturali.
Art. 32
 (Controlli)
1. La Regione effettua il controllo didattico, amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. La Regione verifica inoltre il rispetto dei vincoli di destinazione e, in generale, degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti beneficiari.
2. La frequenza e le modalità dei controlli sono disciplinate con decreto del responsabile della struttura regionale competente, nel rispetto della vigente normativa regionale, statale ed europea.
3. Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.
4. Qualora, a seguito del controllo, l'Amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei finanziamenti concessi.
Capo III
 Valutazione, sistema informativo e monitoraggio
Art. 33
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento permanente.
2. La Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 35, predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui al Titolo II, le eventuali criticità emerse in sede di programmazione, nonché il grado di coordinamento e integrazione ottenuto.
3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 34
 (Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente)
1. Al fine di rendere effettive le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale di un sistema informativo interconnesso con quello dei servizi per il lavoro e funzionale alle attività di orientamento permanente, di formazione e di certificazione delle competenze.
2. È garantita la conservazione delle informazioni e dei dati raccolti in elenchi debitamente tenuti presso la struttura regionale competente.
3. La Regione utilizza le informazioni e i dati di cui al presente articolo per le proprie finalità istituzionali e ne consente la tracciabilità e la consultazione da parte dei destinatari degli interventi, al fine di avere evidenza dei percorsi effettuati, degli esiti occupazionali e delle competenze acquisite, nonché per il riconoscimento e la spendibilità dei percorsi stessi. L'accesso può essere altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 22 per le finalità della presente legge.
4. È assicurato lo scambio di informazioni e di dati tra il sistema informativo di cui al comma 1 e i rispettivi sistemi previsti in ambito regionale, nazionale ed europeo, in particolare con le anagrafi delle istituzioni scolastiche, della popolazione residente e degli studenti previste dalle specifiche normative di settore.
5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2000, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore, nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 27 aprile 2016 n. 679/2016.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 35
 (Monitoraggio del sistema della formazione e dell'orientamento permanente)
1. Fatta salva la disciplina europea in materia di fondi strutturali e di investimento, la Regione garantisce attraverso le proprie strutture competenti un efficace sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione e di orientamento permanente, di misurazione dei risultati e di riscontro degli esiti occupazionali degli interventi stessi.
2. Gli esiti delle attività di cui al comma 1, documentati mediante apposite relazioni periodiche, assicurano un costante e continuo adeguamento dell'azione regionale in materia di formazione e di orientamento permanente e costituiscono la base della relazione di cui all'articolo 33.
3. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
 Norme transitorie e finali
Art. 36
 (Aiuti di Stato)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.
Art. 36 bis
 (Regolamento regionale di attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+)
1. Con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+:
a) finalità e definizioni;
b) funzioni dell'Autorità di Gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;
c) pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni;
d) gestione contabile delle operazioni;
e) verifiche di gestione;
f) ammissibilità delle spese;
g) rendicontazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 41, L. R. 13/2021
Art. 37
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale);
c) gli articoli 34 e 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
e) la legge regionale 1 giugno 1987, n. 16 (Norme integrative e modificative della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 );
f) gli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
g) la legge regionale 26 agosto 1991, n. 35 (Modifiche ed integrazioni all'ordinamento della formazione professionale);
h) il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale);
j) il comma 3 dell'articolo 77 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
l) l' articolo 27 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
o) il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
p) l' articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
q) l' articolo 14 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro));
r) il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
s) il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
Art. 38
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:
a) decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 ( Legge regionale n. 76/1982 , recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche);
b) decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2010, n. 76 (Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell' articolo 17, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 );
c) decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 140 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell' articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale));
d) decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140 (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell' articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)).
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
3. Agli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all' articolo 9, comma primo, lettera f) della legge regionale 76/1982 continua ad applicarsi il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10, ottavo comma della medesima legge regionale.
4. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera g), deve essere posseduto entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera l), deve essere posseduto a decorrere dall'esercizio finanziario che inizia successivamente alla chiusura del periodo transitorio di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 7, comma 30, L. R. 13/2021
Art. 39
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 235.000 euro suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2018 e 110.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 23.910.371,20 euro suddivisa in ragione di 8.468.749,20 euro per l'anno 2018 e 15.441.622,00 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Per le finalità di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo di nuova istituzione).
10. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo 5271).
Art. 40
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.