LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 2015, n. 9

Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

TESTO VIGENTE dal 30/04/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/2015
Allegati:
Materia:
210.04 - Zootecnia
320.06 - Veterinaria

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 13, L. R. 20/2015
Art. 1
 (Oggetto)
1. Ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è ratificato l'accordo allegato alla presente legge per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono disciplinate secondo le disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell' articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ).
3. L'accordo di cui al comma 1 può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
 (Finanziamento)
1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall' articolo 6 del decreto legislativo 270/1993 .
2. Le quote percentuali a carico dei singoli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:
a) per il 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
b) per il 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
c) per il 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
d) per il 15 per cento, in relazione all'estensione della superficie territoriale.
Art. 3
 (Decorrenza dell'accordo)
1. Le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali che lo approvano.
Art. 4
 (Abrogazione)
1.
Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'articolo 3, è abrogata la legge regionale 29 luglio 2002, n. 18 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie).

Art. 5
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, in relazione agli oneri di competenza dell'Amministrazione regionale, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 6
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.