LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/08/2014
Materia:
150.02 - Referendum
150.01 - Iniziativa legislativa popolare

Art. 1
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), le parole << almeno 30.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << almeno 15.000 >>.

Art. 2
1.
Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:
<<1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.>>.

Art. 3
1.
Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:
<<2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall' articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).>>.

Art. 4
1. All' articolo 17 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è abrogato;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:
a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;
b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;
c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.>>;

c)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.>>;

d)
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.
8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:
a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;
c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.
8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.
8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.>>;

e)
al comma 14 le parole << ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili >> sono soppresse.

Art. 5
  (Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale 5/2003 )
1.
Dopo l' articolo 17 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 17 bis
 (Proposte di aggregazione comunale nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena)
1. Qualora la proposta di fusione coinvolga Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, definito in base all' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio regionale, prima di adottare la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 9, acquisisce il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 , che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.>>.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, L.R. 5/2003.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 bis, L.R. 5/2003.
Art. 8
1.
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 5/2003 il periodo << Nel caso di fusione tra due o più Comuni, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum, è necessario che la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascun Comune interessato. >> è sostituito dal seguente: << Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi. >>.

Art. 9
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.
2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.>>.

Art. 10
1. All' articolo 23 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo II >> sono sostituite dalle seguenti: << Gli elettori titolari dell'iniziativa legislativa >> e le parole << nel predetto capo >> sono sostituite dalle seguenti: << nel capo II >>;

b)
al comma 2 le parole << ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali >> sono soppresse.

Art. 11
  (Sostituzione dell' articolo 24 della legge regionale 5/2003 )
1.
L' articolo 24 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Forma e contenuti)
1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscrittore ne ha preso visione.
5. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.>>.