LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21

Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.

TESTO VIGENTE dal 14/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/2012
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
Art. 2
1.
Dopo il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale sono sottoposte al controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura.
1 ter. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla nomina del nuovo. Ai componenti sono dovuti i compensi e i rimborsi spesa stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.
1 quater. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 1 ter, della legge regionale 52/1980 , come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 10.000 euro annui, a decorrere dall'esercizio 2013, a valere sulle risorse disponibili, a seguito di una riprogrammazione delle spese, nel bilancio del Consiglio regionale.
Art. 3
  (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 52/1980 )
1.
Dopo l' articolo 15 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<Art. 15 bis
 (Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)
1. Ai fini della trasparenza delle spese sostenute dai gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alla nota riepilogativa delle spese annuali di ciascun gruppo mediante pubblicazione sul sito del Consiglio regionale.>>.

Art. 4
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 52/1980, come aggiunti dall'articolo 2, comma 1, si applicano in relazione ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura.
1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall' articolo 79, comma 1, della legge regionale 28/2007 .
2. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 1 bis, le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2013.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
2Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 10, lettera c), L. R. 5/2013