LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/06/2010
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne
310.06 - Problemi della famiglia
310.02 - Assistenza sociale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Capo II abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)
Art. 1
  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole << per l'autorizzazione al funzionamento >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'avvio dei servizi >>.

Art. 2
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2005)
Art. 3
  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 3 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << servizi generali >> sono inserite le seguenti: << e i locali destinati a uso amministrativo >>;

b)
al comma 6 le parole << i nidi condominiali, >> sono soppresse.

Art. 4
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 4 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto;>>;

b)
dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.>>;

c)
l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

Art. 5
  (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 20/2005)
1.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 20/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Servizio di baby sitter locale)
1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.
3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità.>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 20/2005 , come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3. L'Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi per l'accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20/2005 , come inserito dal comma 1, i percorsi formativi promossi e finanziati con contributi pubblici effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 5 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.>>;

c)
i commi 4 e 6 sono abrogati.

Art. 7
  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2005)
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2005 è inserita la seguente:
<<b bis) dalle famiglie in forma associata;>>;

Art. 8
  (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005)
1.
L' articolo 8 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Partecipazione al costo dei servizi)
1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 8 della legge regionale 20/2005 , come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 9
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2005)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2005 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.>>.

Art. 10
  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 20/2005)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) le parole << concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo >> sono sostituite dalle seguenti: << verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo >>;

b)
alla lettera f) le parole << e in convenzione >> sono soppresse.

Art. 11
  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 13 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:>>;

b)
alla lettera e) del comma 1 le parole << e in convenzione >> sono soppresse;

c)
alla lettera c) del comma 2 le parole << da parte dei soggetti accreditati >> sono soppresse;

d)
alla lettera d) del comma 2 le parole << per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 >> sono sostituite dalle seguenti: << per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 >>;

e)
al comma 4 la parola << predispone >> è sostituita dalle seguenti: << può predisporre >>;

f)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.>>;

g)
al comma 6 le parole << delle autorizzazioni >> sono sostituite dalle seguenti: << delle dichiarazioni di inizio attività >>.

Art. 12
  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 14 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Comitato di coordinamento pedagogico >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.>>;

c)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;>>;

d)
alla lettera d) del comma 2 le parole << promuove e >> sono sostituite dalle seguenti: << propone e >>;

e) al comma 3:
1)
le parole << in materia di protezione sociale >> sono soppresse;

2)
alla lettera a) le parole << dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Giunta regionale >>;

3)
la lettera c) è abrogata;

f)
al comma 6 le parole << tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d) >> sono soppresse;

g)
al comma 7 dopo la parola << legislatura >> sono aggiunte le seguenti: << e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato >>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 14 della legge regionale 20/2005 , come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 13
  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 15 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1 >> sono soppresse;

b)
al comma 2 bis le parole << Limitatamente agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 >>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005 , come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 14
  (Modifica all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 le parole << in convenzione >> sono soppresse.

Art. 15
  (Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 20/2005)
1.
La rubrica del Capo IV della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente: << Avvio e accreditamento dei servizi >>.

Art. 16
  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 18 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Dichiarazione di inizio attività >>;

b)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:>>;

c)
il comma 2 è abrogato.

Art. 17
  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 20/2005)
1.
L' articolo 19 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Controlli)
1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla dichiarazione stessa.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per conformare l'attività ai requisiti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.
3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì, almeno ogni anno, a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento. Nel caso sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, viene attivata la procedura di cui al comma 2.>>.

Art. 18
  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 20 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << l'autorizzazione al funzionamento >> sono sostituite dalle seguenti: << l'avvio del servizio >>;

b)
la lettera f) del comma 2 è abrogata;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
al comma 4 le parole << si applica la procedura di cui all'articolo 19, comma 2. >> sono sostituite dalle seguenti: << il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accreditamento. >>;

e)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, anche in deroga all' articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.>>.

Art. 19
  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005 le parole << del servizio di nido condominiale di cui all'articolo 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5. >> sono sostituite dalle seguenti: << dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all'articolo 5. >>.

Art. 20
  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 24 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo. >>;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per il personale operante nei servizi integrativi e sperimentali, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.>>.

Art. 21
  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 25 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Art. 22
  (Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge regionale 20/2005)
1.
Dopo l' articolo 26 della legge regionale 20/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 26 bis
 (Trasmissione dei dati alla Regione)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11.>>.

Art. 23
  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 20/2005)
1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;>>;

b)
alla lettera c) la parola << provinciale >> è sostituita dalla seguente: << comunale >>;

c)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;>>;

d)
la lettera f) è abrogata.

Art. 24
  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005 le parole << servizi per la prima infanzia >> sono sostituite dalle seguenti: << nidi d'infanzia >>.

CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ)
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 34

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 13, L. R. 12/2010
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 36

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 12, L. R. 12/2010
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 40

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 13, L. R. 12/2010
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 47

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 9, comma 14, L. R. 12/2010
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
CAPO III
 DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
2Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 285, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 285, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
4Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 286, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 3 abrogato da art. 286, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
4Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
2Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 52
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, a decorrere dall'1 gennaio 2011, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 49/1993 ;
b) il comma 1 dell'articolo 16 e il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
c) il comma 1 dell'articolo 2 e il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all' articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari);
d) il comma 35 dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ).
CAPO IV
  INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15/1984 (CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI) E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E PER L'ACCESSO A INTERVENTI AGEVOLATIVI
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera xx), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 54
 (Servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento)
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e comunque inderogabilmente non oltre il 31 marzo 2011.
Note:
1Articolo sostituito da art. 176, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 55
 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi)
1. Al fine di assicurare una piena valorizzazione dei nuclei familiari, nei casi in cui le singole leggi regionali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o il concorso degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito, a elementi significativi del patrimonio e alla residenza.
2. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, sono fissati gli ambiti di applicazione settoriale, i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito, degli elementi patrimoniali e della residenza, i criteri per la determinazione della composizione del nucleo familiare cui riferire le condizioni economiche, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
b) l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito, patrimoniali e di residenza individuati.
3. La Giunta regionale, in attuazione del regolamento di cui al comma 2, stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Regione per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta regionale e la cui deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56
 (Norme transitorie)
1. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all' articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 20/2005 , disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all' articolo 20 della legge regionale 20/2005 , tutte le disposizioni di tale legge che condizionano l'accesso da parte dei servizi educativi per la prima infanzia ai finanziamenti pubblici o il contributo alle famiglie per il sostegno all'abbattimento dei costi di partecipazione finanziaria ai servizi all'ottenimento dell'accreditamento, si intendono riferite ai servizi autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29 della legge regionale 20/2005 .
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all' articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005 , per la parte disciplinante i servizi del sistema educativo integrato di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 della legge regionale 20/2005 , la dichiarazione di inizio attività di tali servizi, prevista dall' articolo 18 della legge regionale 20/2005 , attesta il solo possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e h), della legge regionale 20/2005 , la corrispondenza delle strutture ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 20/2005 , e il fatto che una quota dell'orario di lavoro del personale del servizio sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
3. Dopo l'emanazione del regolamento di cui all' articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005 , i servizi del sistema educativo integrato che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2, salvi i controlli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 20/2005 , provvedono a integrare la medesima attestando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e g), della legge regionale 20/2005 .
4. I servizi del sistema educativo integrato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto dal Comune l'autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della normativa previgente, sono soggetti ai controlli previsti dall' articolo 19 della legge regionale 20/2005 .
5. Il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento rilasciate dai Comuni ai servizi del sistema educativo integrato, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 20/2005 , è differito, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo non superiore a due anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alla scadenza delle autorizzazioni provvisorie di cui al comma 5, i servizi del sistema educativo integrato si avvalgono della procedura di cui all' articolo 18 della legge regionale 20/2005 .
7. Fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all' articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006 , come inserito dall'articolo 40, possono accedere ai contributi previsti dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 11/2006 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Fino all'istituzione dell'organismo di cui all' articolo 19 della legge regionale 11/2006 , come modificato dall'articolo 42, si prescinde dal relativo parere in relazione all'approvazione dei regolamenti secondo la procedura di cui all' articolo 21 della legge regionale 11/2006 e delle deliberazioni della Giunta regionale previste dalla medesima legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011