LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 1991, n. 9

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/03/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 2
 
1.
All' articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 4. L' attività del personale di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 alle dipendenze funzionali rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Dirigente dell' ufficio di cui all' articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è caratterizzata, da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza delle strutture in cui il personale medesimo opera ed è soggetta al coordinamento ed al controllo tecnico del competente Direttore responsabile di testata. >>.

TITOLO II
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53
Art. 3
 
1. In relazione alle crescenti esigenze di operatività degli Uffici stampa e pubbliche relazioni presso la Presidenza della Giunta regionale ed il Consiglio regionale, l' organico di cui all' articolo 42, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene elevato, per le qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, da quattro a otto unità.
TITOLO III
 NORME CONTRATTUALI
Art. 4
 
1. In attuazione della contrattazione aziendale di cui all' articolo 46 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il triennio 1988-1990, al personale di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1990, un beneficio economico pari al 10 per cento dei minimi stipendiali di cui all' allegato A riferito all' articolo 11 del Contratto medesimo.
Art. 5
 
1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere l' assunzione a contratto con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge e con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico.
2. L' assunzione a contratto di cui al comma 1, deve essere richiesta entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene attuata nel limite dei posti disponibili di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dal precedente articolo 3, previo superamento di una prova d' esame scritta i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, nella quale sarà altresì prevista la composizione della Commissione giudicatrice.
3. Ai dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, viene attribuito, in conformità all' equiparazione di cui all' articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell' Amministrazione regionale per l' attività svolta come professionisti o pubblicisti.
4. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, vengono iscritti all' Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani << Giovanni Amendola >>, come previsto dall' articolo 167 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
5. I posti d' organico del ruolo unico regionale che si rendessero disponibili a seguito delle assunzioni di cui al presente articolo, vengono riassorbiti ai sensi dell' articolo 259, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dall' articolo 18 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.
Art. 6
 
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato dall' Amministrazione regionale con contratti d' opera annuali per lo svolgimento, presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di fotografo e fotoriproduttore da almeno tre anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di una prova tecnico - pratica da effettuarsi secondo i criteri e le modalità di cui all' art. 74 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44.
2. Per sopperire alle immediate esigenze tecniche degli Uffici stampa e pubbliche relazioni, nonché per le finalità di cui al comma 1, il numero dei posti in organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica funzionale di coadiutore, di un' unità.
Note:
1Comma 2 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 7
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno 1991 che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.