LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 giugno 1991, n. 22

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/1991
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 . L'Azienda regionale per la promozione turistica, istituita con la presente legge, e' soppressa a decorrere dall' 1 marzo 2003 ai sensi dell'articolo 172, comma 1, della medesima legge regionale.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 20/1994
2Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 20/1994
2Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 24/1997
3Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/1994
2Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 7

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/1994
2Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/1994
3Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/1994
2Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 20/1994
2Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 11/2001 ; vedi le disposizioni di cui all'articolo 172 della medesima legge regionale.