LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1989, n. 13

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/05/1989
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 31 e 251 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, i dirigenti assegnati ai gruppi di staff sono equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti preposti ai Servizi di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della loro sostituzione in caso di assenza, impedimento e vacanza, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 23 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1La menzione di gruppo di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima legge regionale 18/96.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 3
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 36, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni per << posti annualmente disponibili >> si intendono i posti disponibili al 1 gennaio dell' anno medesimo.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 7
 
1. All' articolo 56, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << agli appartenenti al Corpo forestale regionale >> sono sostituite dalla parole << al personale di cui al primo comma >>.
2. All' articolo 56, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << del Corpo forestale regionale >> sono sostituite dalle parole << di cui al primo comma. >>.
Art. 8
 
1. All' articolo 74, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole << Unità sanitarie locali >> sono aggiunte le seguenti << ovvero dei Comitati preposti al controllo degli atti delle Amministrazioni pubbliche locali, >>; dopo le parole << Unità sanitarie locali >> sono aggiunte le seguenti << , del Comitato >>.
Art. 9
 
1. All' articolo 155, primo comma, numero 3, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << designati dalle rappresentanze sindacali. >> sono sostituite dalle parole << eletti, nel proprio ambito, dal personale regionale medesimo. >>.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 25/2016
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 8/1991
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 21/1992
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 6, L. R. 18/1996
Art. 14

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 47/1990
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 15
 
1. In via d' interpretazione autentica dell' articolo 73, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l' accordo per la ripartizione delle aspettative per motivi sindacali si intende debba avvenire fra le tre organizzazioni sindacali con il maggior numero di deleghe conferite alle organizzazioni medesime per la ritenuta dei contributi sindacali.
Art. 16
 
1. Al secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, il numero << trenta >> è sostituito dal numero << trentasei >>.
Art. 17
 
1. Per le esigenze delle segreterie particolari e degli uffici di segreteria di cui agli articoli 17, 198 e 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei gruppi consiliari di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all' articolo 45, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. Ai segretari particolari di cui all' articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e 79, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; agli addetti di segreteria di cui all' articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 18
 
1. All' articolo 259, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << con i posti disponibili nell' organico di cui al comma 1 e di quelli che si renderanno, di volta in volta, disponibili. >> sono sostituite dalle seguenti << , a partire dal 1 gennaio 1988 con il 20% dei posti disponibili nell' organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili. >>.
Art. 19
 
1. All' articolo 22, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole << ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, >> sono aggiunte le parole << ed ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, >> e le parole << del medesimo articolo. >> sono sostituite dalle parole << dei medesimi articoli. >>.
Art. 20
 
1. All' articolo 23, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole << in vigore alla data del passaggio >> sono aggiunte le parole << in base alla suddetta normativa >>.
Art. 21
 
1. In via d' interpretazione autentica dell' articolo 21 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, l' applicazione delle disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 della suddetta legge regionale si intende riferita esclusivamente a quelle fasi delle procedure di concorso non ancora espletate alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, mentre non si intendono applicabili a speciali normative regionali vigenti in materia di assunzione di personale per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 24
 
1. In via d' interpretazione autentica dell' articolo 73, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, per personale in posizione di comando si intende anche quello indicato dall' articolo 25 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
2. All' articolo 73, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, è aggiunta la seguente frase: << Ai fini dell' applicazione del comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1 ottobre 1987 dalla tabella << B >> allegata alla citata legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. >>.
Art. 25

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 17/1992
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera u), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 27
 
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. La spesa per il personale comandato ai sensi dell' articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, fa carico all' Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
Art. 28
 
1. In sede di prima applicazione del << Regolamento dei concorsi per titoli per l' accesso alla qualifica funzionale di dirigente >> da adottare ai sensi dell' articolo 39, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni - con riferimento ai concorsi per l' accesso alla dirigenza già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge - sono fatti salvi a tutti gli effetti esclusivamente gli adempimenti già espletati in esecuzione del DPGR 1 ottobre 1987, n. 0458/Pres., nei limiti in cui l' emananda disciplina regolamentare corrisponda integralmente a quella precedente.
2. Si prescinde dal parere del Consiglio di Amministrazione del personale qualora le disposizioni del nuovo regolamento corrispondano integralmente a quelle contenute nel regolamento emanato con DPRG 1 ottobre 1987, n. 0458/Pres.
Art. 29
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.