LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 1981, n. 89

Norma finanziaria relativa alla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 << Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1981
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 1
 
I primi due commi dell' articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71, vengono sostituiti con i seguenti commi:
<< Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 6761 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1971, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981. >>.

Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.