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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96

Disciplina dell'agriturismo.

note: Entrata in vigore della legge: 31-3-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
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Testo in vigore dal:  18-10-2007
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Art. 6

Disciplina amministrativa
1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
((1))
3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 3.