stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

note: Entrata in vigore della legge: 23-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-3-2001

Art. 7

(Nomi, cognomi, denominazioni slovene)
1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.
2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.
3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.
4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
6. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.
Note all'art. 7:
- La legge 31 ottobre 1966, n. 935, reca: "Modificazioni all'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile".
- La legge 28 marzo 1991, n. 114, reca: "Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.".
- Il testo dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), è il seguente:
"Art. 1. - I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica storica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo art. 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita.
Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino o del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di relazione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro della giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il provvedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti".