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LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  23-5-1999

Art. 42

(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219).
1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e suc- cessive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente.
Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di compietamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate 0 in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il pi- ano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 3 1 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresi, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1 933, n. 1 6 11. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII tella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi , ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;
d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;
3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della gestione;
4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;
6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresi la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1 ottobre 1996, n 513, e 20 dicembre 1996, n. 643.