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LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
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Testo in vigore dal:  31-12-1999

Art. 14

(Interventi a favore del trasporto pubblico locale nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano)
1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il piano è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.