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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 500

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 137 miliardi. (1)
2. A decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4, ed all'articolo 5, comma 2, della legge 18 gennaio 1989, n. 14.
3. Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto speciale delle somme di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979, e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, relativamente alla parte già spettante alle regioni, e 3360, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.
5. A decorrere dall'anno 1993 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 3,10 per cento.
6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilità sul predetto fondo è ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
7. Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994.
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che "Per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale determinata dall'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 101) che "Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012."