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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

note: Entrata in vigore della legge: 5-2-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
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Testo in vigore dal:  12-4-2001
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Art. 14

1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena. (3) (4)
2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti. (3) (4)
((6))
3. I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 8 aprile 1998, n. 89, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000."
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 21 marzo 2001, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003."