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LEGGE 14 febbraio 1990, n. 30

Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele.

note: Entrata in vigore della legge: 24-6-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2006)
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Testo in vigore dal:  6-3-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(((Denominazione del prodotto). ))
((
1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero " Prosciutto di San Daniele del Friuli" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura
))