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LEGGE 8 novembre 1986, n. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

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Testo in vigore dal:  14-11-1986

Art. 4

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonché delle azioni di cui al comma 3, è destinata la somma di lire 5 mila miliardi. Tale somma è così ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250, miliardi per l'anno 1990.
2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;
b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;
c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;
d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;
e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;
f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;
g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.
3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le seguenti:
a) promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina;
b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;
c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;
d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.
4. Nell'ambito del procedimento e con l'osservanza delle competenze di cui al comma 5, la commissione di settore prevista all'articolo 2, comma 4, viene consultata sull'impostazione delle azioni di cui al comma 2 inclusi gli aspetti finanziari.
5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il CIPE delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni indicate ai commi 2 e 3 della somma complessivamente disponibile per ciascun anno.
Con la stessa procedura possono essere disposte variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione del CIPE è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel rispetto della ripartizione di spesa stabilita per ciascuna delle azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni applicative, sulla base o di disposizioni di legge o di programmi di attuazione rientranti nell'ambito delle predette azioni. Tali programmi possono prevedere anche erogazioni ad enti pubblici istituzionalmente operanti nelle materie connesse alle azioni sopra indicate.
Nota all'art. 4:
Gli articoli da 66 a 78 del D.P.R. n. 616/1977, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", costituiscono il capo VIII ("Agricoltura e foreste") del titolo IV ("Sviluppo economico") del predetto decreto presidenziale.