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LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985 resta determinato in termini di competenza in lire 145.593 miliardi, comprese lire 20.444 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1985, nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 181.718 miliardi per l'anno finanziario 1985.
Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
Per l'esercizio 1985, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1985, restano determinati in lire 9.713.925 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 4.779.655 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati successivamente alla presentazione alle assemblee legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato, in termini di competenza, in sede di relazione previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso dell'anno 1985.