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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983

Art. 37



Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Almeno 300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione del precedente comma, sono riservati per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.
Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla BEI, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.
Con la delibera e approvazione dei progetti, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i mutui stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce.
Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52, e 18 agosto 1978, n. 497, sono aumentate, rispettivamente, di lire 30 miliardi e lire 20 miliardi nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e lire 40 miliardi nell'anno 1985, di lire 80 miliardi e lire 70 miliardi nell'anno 1986.
Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 105 miliardi, di cui lire 18 miliardi per la realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1984, di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986.