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LEGGE 7 luglio 1980, n. 299

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-7-2010
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Art. 4



Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
((come successivamente adeguati in base alla normativa vigente))
. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento. (1)
La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma è costituita dagli emolumenti spettanti in attività di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalità di pagamento.
Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo può essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non può eccedere, in ogni caso, la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1980

PERTINI COSSIGA - PANDOLFI - LA MALFA - ROGNONI - REVIGLIO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO ---------------- AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1988, n.

764 (in G.U. 1° s.s. 13/07/1988, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente

articolo, "nella parte in cui non prevede che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle

predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile".