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LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  28-12-1978

Art. 68

(Norme per il trasferimento del personale
di enti locali)


Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, numero 1), dell'articolo 47 del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 66 nonché dai comuni che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in vigore della presente legge.
Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, e parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione del decreto governativo di cui all'articolo 47 della presente legge.
Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi regionali può essere inquadrato, se ne fa richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso articolo 47, comma quinto, lettera c).
Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall'articolo 47, terzo comma, numero 3).
Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'articolo 47 al personale in oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché dall'articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349.