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LEGGE 4 agosto 1978, n. 440

Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

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Testo in vigore dal:  31-8-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.