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LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal:  6-9-1977

Art. 14



È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di:
lire 20.000 milioni per l'anno 1977;
lire 20.000 milioni per l'anno 1978;
lire 20.000 milioni per l'anno 1979;
lire 20.000 milioni per l'anno 1980;
lire 20.000 milioni per l'anno 1981;
per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese e ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.
Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Con lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo possono essere svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.
I lavori relativi alle spese dei primi due anni sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.
Per i suddetti lavori sono sospesi i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con la legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.
Alle prestazioni ed alle spese inerenti al ripristino ed al restauro del patrimonio di cui al primo comma si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.