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LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10

Norme per la edificabilità dei suoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal:  1-1-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Piani di zona e demani comunali di aree)


Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 dicembre 1996, N.662))