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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

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Testo in vigore dal:  5-4-1974

Art. 15

(Riparazioni)


Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.