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LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
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Testo in vigore dal:  28-11-1991
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Art. 4

(Indennità premio di servizio - Misura)


Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate.
((8))

Ai fini della misura della indennità premio di servizio sono anche computabili:
a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1 luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;
b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché posteriori al 1 gennaio 1925 per gli impiegati, al 1 gennaio 1930 per i sanitari ed al 1 luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare.
I criteri per la determinazione della misura dell'indennità premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1 marzo 1966 in poi.
Il consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le modalità di riliquidazione dell'indennità premio già corrisposta al personale di cui al precedente comma. (1a)
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AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità."
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 10 luglio 1991 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1991, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale."