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LEGGE 15 settembre 1964, n. 756

Norme in materia di contratti agrari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal:  23-9-1964

Art. 8

Innovazioni


Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo economico della zona.
Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore.
Il mezzadro ha diritto ad una indennità corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni.