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LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1968)
Testo in vigore dal:  27-2-1968
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:
a) alla sistemazione per la, coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti murali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate:
c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.
Possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie.
Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostituire è computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno determinati dal capo dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.
Agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media azienda, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura dell'80 per cento.
Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perche sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura. (3)
((4a))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142, ha disposto (con l'art. 20) che "Le aliquote di contributo previste dall'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e trasporto a rifiuto di materiali alluvionali sterili sono aumentate del 10 per cento".
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AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Le aliquote di contributo previste dall'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e al trasporto a rifiuto di materiali sterili conseguenti ai terremoti, sono aumentate del 10 per cento".