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LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
Testo in vigore dal:  27-5-1993
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. (4)
L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento; (9)
((10))

c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
((10))

d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe. (1)
L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.(6) (8)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 marzo 1960, n. 185 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 luglio 1960, n. 706 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1959.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 agosto 1964, n. 656 ha disposto (con l'art. 6) che la modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1965.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 31 luglio 1975, n. 364 ha disposto (con l'art. 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennità integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto, centrale di statistica; con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile".
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AGGIORNAMENTO (8)
La D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria".
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-9 marzo 1990, n. 115 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1990, n. 11) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1993, n. 22) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione."