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LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l'educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1990)
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Testo in vigore dal:  29-11-1966
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Art. 24


Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.
Al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di laurea universitari, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 ottobre 1966, n.932 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli Istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a "valente"."