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LEGGE 13 giugno 1907, n. 403

Impianto di vie funicolari aeree. (007U0403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  23-7-1907

Art. 1



Il proprietario di un fondo è tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sarà determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.