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LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

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Testo in vigore dal:  8-11-2001

Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.