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LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  16-2-1963

Art. 6


La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:
1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.