stai visualizzando l'atto

LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-2-1963

Art. 25


Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.
L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.