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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2016, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2 che entrano in vigore il 31/08/2016. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
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Testo in vigore dal:  31-12-2019
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Art. 22

Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria
1. Gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, può essere altresì disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorità Portuali già costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto è disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria.
3. I limiti territoriali delle AdSP individuate nell'allegato A che, ai sensi di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorità portuali nonché dagli ambiti portuali, quali aree demaniali marittime, opere portuali e antistanti specchi acquei, dei porti di cui all'allegato A, non già sede di Autorità Portuale.
4. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l'autorità di sistema portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa autorità portuale dove ha sede la stessa autorità di sistema portuale. I bilanci delle soppresse autorità portuali che costituiscono l'autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi.
6. Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, nei quali è istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali che siano già stati adottati dal comitato portuale o dall'autorità marittima alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione. Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purché la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il
((31 dicembre 2022))
. Le varianti localizzate:
a) prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa;
b) sono finalizzate anche alla qualificazione funzionale del porto;
c) sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa con il comune interessato, che si esprime entro sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si intende acquisita)).
7. In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l'autorità competente per la VAS esprimono le proprie valutazioni esclusivamente sugli elementi e contenuti di piano che risultano integrativi o modificativi rispetto alle previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti all'interno della autorità di sistema portuale, purché detti piani siano stati approvati a seguito di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.