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DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2016)
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Testo in vigore dal:  29-7-2015

Art. 30

Disposizioni tariffarie
1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I.
2. Ciascuna regione può rideterminare le tariffe relative alle attività di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I.
3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.