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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 117

((Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.))

note: Entrata in vigore del decreto: 22-7-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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Testo in vigore dal:  4-9-2013
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Art. 7

Domanda e autorizzazione
1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi, contiene gli elementi indicati al comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all'articolo 9.
Purchè vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è valida ed efficace e tiene luogo della autorizzazione di cui al presente articolo.
2. La domanda di autorizzazione è presentata all'autorità competente e contiene almeno i seguenti elementi:
a) identità del richiedente e dell'operatore, se sono diversi;
b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative;
c) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a norma dell'articolo 5;
e) il piano finanziario che preveda la copertura dei costi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio della struttura, dei costi stimati di chiusura, dei costi di gestione post-operativa, nonché dei costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14;
f) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14;
g) le informazioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;
h) le informazioni necessarie per consentire la preparazione del piano di emergenza esterno.
3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene che:
a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del presente decreto;
b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine l'autorità competente è tenuta ad acquisire il parere scritto dell'autorità regionale competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità pari a quella relativa all'attività estrattiva. Il rinnovo dell'autorizzazione segue le medesime procedure previste per il rinnovo del titolo di legittimazione mineraria.
5. Le autorità competenti riesaminano e aggiornano, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione:
a) sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11,
((comma 6))
, o delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 17;
b) alla luce dello scambio di informazioni su modifiche sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione organizzato dalla Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i cui risultati sono pubblicati dalla Commissione stessa;
c) qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati.
6. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorità competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche.