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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 33

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/4/2007
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Testo in vigore dal:  13-4-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111
1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».
2. Al comma 3 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 111 del 2004, le parole: «entro il 15 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 gennaio 2008».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».
- Il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2004, n. 103.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venzia Giulia). - 1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.
2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 è trasferito in numero di centosessanta unità suddivise per categoria, secondo quanto previsto nella tabella allegata sub D). L'individuazione del personale da trasferire avviene secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, da adottarsi entro il 31 dicembre 2007.
3. Qualora non si provveda all'adozione della legge regionale di cui al comma 2 entro il termine previsto, il personale è comunque trasferito alla Regione; in tal caso le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate entro il 15 gennaio 2008.
4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con quest'ultimo, fino al completamento delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448.
5. La determinazione della partecipazione erariale al trasferimento del personale di cui al presente articolo farà comunque riferimento al numero di unità individuate al comma 2.».