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DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 2006, n. 128

Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  30-3-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 52, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;
Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, così come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
Su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, di seguito denominati GPL, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n. 215, come modificato dall'art. 1, comma 8 della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194), così recita:
«52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.».
- La legge 21 marzo 1958, n. 327, recante «Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti», abrogata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n. 92.
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1961, n. 145.
- La legge 28 marzo 1962, n. 169, recante «Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1962, n. 112.
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1966, n. 204.
- La legge 2 febbraio 1973, n. 7, recante «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole», abrogata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1973, n. 42.
- La legge 1° ottobre 1985, n. 539, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole»», abrogata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1985, n. 246.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1985, recante «Modalità per la contabilità e norme regolamentari per la tenuta dei bollettari di quietanza e della contabilità specifica delle cauzioni di gas di petrolio liquefatti», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1986, n. 10.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevati connessi con determinate sostanze pericolose», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 189/L alla Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2005, n. 229.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 177/L alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n. 57.