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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2007)
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Testo in vigore dal:  13-4-2007
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Art. 7

Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a.
del Friuli-Venezia Giulia
1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.
2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 è trasferito in numero di 160 unità suddivise per categoria, secondo quanto previsto nella tabella allegata sub D). L'individuazione del personale da trasferire avviene secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, da adottarsi
((entro il 31 dicembre 2007))
.
3. Qualora non si provveda all'adozione della legge regionale di cui al comma 2 entro il termine previsto, il personale è comunque trasferito alla Regione; in tale caso le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate
((entro il 15 gennaio 2008))
.
4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con quest'ultimo, fino al completamento delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448.
5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al presente articolo farà comunque riferimento al numero di unità individuate al comma 2.